Ordinanza 7/2002 (ECLI:IT:COST:2002:7)
Massima numero 26743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  16/01/2002;  Decisione del  16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposta di registro - Esenzioni - Conferimenti in denaro per la ricostituzione del capitale di società, ridotto per perdite - Asserita disparità di trattamento tra società che provvedono a ricostituzione del capitale sociale e società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita e non agevolate - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente l’esenzione dall’imposta di registro dei conferimenti effettuati in seguito ad abbattimento del capitale sociale per perdite nei limiti della ricostituzione del capitale abbattuto. Di tale questione è stata, infatti, già dichiarata la manifesta infondatezza, con l’ordinanza n. 27 del 2001, la quale ha rilevato la discrezionalità del legislatore in tema di esenzioni o agevolazioni tributarie, quali ne siano le finalità.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/04/1986  n. 131  art.   co. 

   n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte