Ordinanza 8/2002 (ECLI:IT:COST:2002:8)
Massima numero 26744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Stampa - Stampa clandestina - Distribuzione di stampati senza le prescritte autorizzazioni - Difetto assoluto di motivazione, in ordine alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Stampa - Stampa clandestina - Distribuzione di stampati senza le prescritte autorizzazioni - Difetto assoluto di motivazione, in ordine alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 663-bis del codice penale, come modificato dall’art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507, in relazione al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21, in quanto l’ordinanza di rimessione risulta affetta da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' ad un atto di causa.
- Sulla necessità di motivazione e sulla autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, si vedano sentenze n. 310/2000 e n. 242/1999 nonché ordinanze n. 556 e 232/2000 (tutte, qui richiamate).
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 663-bis del codice penale, come modificato dall’art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507, in relazione al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21, in quanto l’ordinanza di rimessione risulta affetta da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' ad un atto di causa.
- Sulla necessità di motivazione e sulla autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, si vedano sentenze n. 310/2000 e n. 242/1999 nonché ordinanze n. 556 e 232/2000 (tutte, qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 663
co.
decreto legislativo
31/12/1999
n. 507
art. 47
co.
legge
08/02/1948
n. 47
art. 5
co.
legge
03/02/1963
n. 69
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte