Ordinanza 9/2002 (ECLI:IT:COST:2002:9)
Massima numero 26745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  16/01/2002;  Decisione del  16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parchi e riserve naturali - Parco nazionale del golfo di orosei e del gennargentu - Procedura per l’istituzione del parco - Mancato coinvolgimento degli enti locali in ordine alla delimitazione del parco - Asserita lesione dell’autonomia comunale - Sopravvenuta modifica costituzionale con abrogazione del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché - alla luce della intervenuta modifica del titolo V e dell’abrogazione dell’art. 128 della Costituzione a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - proceda a un nuovo esame della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; questione con la quale, allegandosi la mancata previsione di specifiche modalità procedurali dirette al coinvolgimento degli enti locali nel procedimento istitutivo e in ordine alla delimitazione territoriale di un parco di interesse nazionale (nella specie, si controverteva in ordine alla procedura istitutiva del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu), viene lamentata la violazione della sfera di autonomia assegnata ai Comuni dalla Costituzione (artt. 5 e 28).

Atti oggetto del giudizio

legge  06/12/1991  n. 394  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 128

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte