Ordinanza 10/2002 (ECLI:IT:COST:2002:10)
Massima numero 26746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Magistratura - Cessazione dal servizio del magistrato per dimissioni - Divieto di successiva riammissione in magistratura - Asserita irragionevolezza con disparità di trattamento tra magistrati ordinari, a seconda che siano dimissionari o decaduti, e dei magistrati ordinari rispetto ai magistrati amministrativi e contabili - Manifesta infondatezza della questione.
Magistratura - Cessazione dal servizio del magistrato per dimissioni - Divieto di successiva riammissione in magistratura - Asserita irragionevolezza con disparità di trattamento tra magistrati ordinari, a seconda che siano dimissionari o decaduti, e dei magistrati ordinari rispetto ai magistrati amministrativi e contabili - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 211, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui preclude la riammissione in magistratura al magistrato cessato dal servizio a sua domanda. Detta disposizione non è, infatti, manifestamente irragionevole e arbitraria in mancanza di un valido termine di confronto: non essendo possibile instaurare un utile confronto tra la cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e quella per decadenza (cui si richiama il giudice rimettente); essendo, d’altro canto, la norma censurata una norma speciale in ragione della peculiarità di 'status' dei magistrati, essa non può essere perciò comparata con norme generali; né essendo contemplata un’uniformità di regolamentazione, nello stato giuridico, delle diverse magistrature.
- Sulla discrezionalità del legislatore nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere nel pubblico impiego, v. sentenza (richiamata) n. 5/2000.
- Sulla diversità di regime relativo alla cessazione del rapporto di impiego per dimissioni o decadenza, sentenza n. 33/1994 (richiamata).
- Sulla diversità di regolamentazione delle diverse magistrature, ordinanza n. 434/2001 (richiamata).
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 211, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui preclude la riammissione in magistratura al magistrato cessato dal servizio a sua domanda. Detta disposizione non è, infatti, manifestamente irragionevole e arbitraria in mancanza di un valido termine di confronto: non essendo possibile instaurare un utile confronto tra la cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e quella per decadenza (cui si richiama il giudice rimettente); essendo, d’altro canto, la norma censurata una norma speciale in ragione della peculiarità di 'status' dei magistrati, essa non può essere perciò comparata con norme generali; né essendo contemplata un’uniformità di regolamentazione, nello stato giuridico, delle diverse magistrature.
- Sulla discrezionalità del legislatore nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere nel pubblico impiego, v. sentenza (richiamata) n. 5/2000.
- Sulla diversità di regime relativo alla cessazione del rapporto di impiego per dimissioni o decadenza, sentenza n. 33/1994 (richiamata).
- Sulla diversità di regolamentazione delle diverse magistrature, ordinanza n. 434/2001 (richiamata).
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
30/01/1941
n. 12
art. 211
co. 1
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte