Ordinanza 11/2002 (ECLI:IT:COST:2002:11)
Massima numero 26748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  16/01/2002;  Decisione del  16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:  26747  26749


Titolo
Impiego pubblico - Dirigenza statale - Istituzione di un ruolo unico - Privatizzazione del rapporto di impiego dei dirigenti generali - Asserita lesione dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e intrinseca irragionevolezza della normativa denunciata - Mancata censura del criterio posto con la legge di delega - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 - ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - concernente la istituzione del ruolo unico della dirigenza nelle amministrazioni pubbliche, in quanto il rimettente, nel censurare le disposizioni del decreto delegato, ha omesso di coinvolgere nella censura di costituzionalità anche lo specifico criterio di delega posto dalla legge n. 59 del 1997.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 15  co. 1

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 23  co. 

decreto legislativo  31/03/1998  n. 80  art.   co. 

decreto legislativo  29/10/1998  n. 387  art.   co. 

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 15  co. 1

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 23  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte