Sentenza 135/2022 (ECLI:IT:COST:2022:135)
Massima numero 44993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  26/04/2022;  Decisione del  26/04/2022
Deposito del 03/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44991  44992  44994  44995


Titolo
Paesaggio - In genere - Vincoli paesaggistici - Principio generale di "irrevocabilità" degli stessi, anche quando posti ex lege - Inesistenza (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative a norma della Regione Siciliana che abroga la precedente disposizione sui vincoli paesaggistici nelle zone di rispetto). (Classif. 170001).

Testo

Non esiste nell'ordinamento, né può essere desunto dall'art. 140, comma 2, cod. beni culturali, un principio generale di "irrevocabilità" dei vincoli di tutela paesaggistica: tale articolo, nella logica di un sistema di tutela integrato fra singoli provvedimenti di vincolo e (sopraggiunto) piano paesaggistico, prescrive infatti la necessaria trasfusione nel secondo della disciplina contenuta nei primi. Solo per questa ipotesi, e in ragione di tale integrazione fra momenti diversi di una medesima vicenda di tutela, per cui il piano che sopraggiunge non può che prendere atto dei previgenti provvedimenti di vincolo, si giustifica l'irrevocabilità della disciplina contenuta in questi ultimi.


Nell'ipotesi di dichiarazione di vincolo ex lege - frutto non di una valutazione singolare e operata in concreto, ma di un apprezzamento di natura lato sensu politico-discrezionale e operato in via generale e astratta, dei caratteri di rilevante interesse paesaggistico di determinate categorie di beni - un divieto di revocabilità non solo non può essere desunto dall'art. 140, comma 2, cod. beni culturali, che regola una fattispecie diversa, ma finirebbe per comportare un'ingiustificata e potenzialmente irragionevole restrizione degli spazi di scelta del legislatore in materia, potendo produrre l'effetto di scoraggiare scelte di potenziamento della tutela.


(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 14, lett. f e n, dello statuto della Regione Siciliana e agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere l, m e s, Cost. - del comma 5 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui abroga il comma 11 dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, limitando il vincolo paesaggistico ai soli boschi, con esclusione delle relative zone di rispetto. Non esistendo un principio generale di irrevocabilità dei vincoli di tutela paesaggistica, la disposta abrogazione costituisce esercizio della potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio. Inoltre, le lamentate violazioni dei principi di ragionevolezza, tutela del paesaggio e buon andamento dell'amministrazione muovono dall'erroneo presupposto che le disposizioni impugnate determinino una riduzione del livello minimo di tutela e di conservazione dei boschi e delle foreste, assicurato dalla normativa statale mentre le zone di rispetto - assenti nella normativa statale - non rientrano nel suo ambito di applicazione né concorrono a definire il livello minimo di tutela assicurato, per cui la relativa regolazione è nella disponibilità del legislatore regionale).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  13/08/2000  n. 19  art. 37  co. 5

legge della Regione siciliana  03/02/2021  n. 2  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 14  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 14  co. 1

Altri parametri e norme interposte