Ordinanza 11/2002 (ECLI:IT:COST:2002:11)
Massima numero 26749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Titolo
Impiego pubblico - Dirigenza statale - Ruolo unico - Privatizzazione del rapporto di impiego dei dirigenti generali - Conferimento degli incarichi dirigenziali e responsabilità - Asserita lesione dei principî di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Impiego pubblico - Dirigenza statale - Ruolo unico - Privatizzazione del rapporto di impiego dei dirigenti generali - Conferimento degli incarichi dirigenziali e responsabilità - Asserita lesione dei principî di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 11, comma 4, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, 19, 21 e 24, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 - ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22 e 24, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 Cost. Infatti l’estensione della privatizzazione anche ai dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche - con l’istituzione del ruolo unico -, è stata attuata dal legislatore nell’esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, mantenendosi ai dirigenti generali una posizione differenziata anche all’interno del ruolo unico e assistita da specifiche garanzie, tale comunque da consentire loro di svolgere le funzioni nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
- Sulla privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, sentenza n. 313/1996 (richiamata); sulla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione agli incarichi dirigenziali, sentenza n. 275/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 11, comma 4, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, 19, 21 e 24, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 - ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22 e 24, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 Cost. Infatti l’estensione della privatizzazione anche ai dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche - con l’istituzione del ruolo unico -, è stata attuata dal legislatore nell’esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, mantenendosi ai dirigenti generali una posizione differenziata anche all’interno del ruolo unico e assistita da specifiche garanzie, tale comunque da consentire loro di svolgere le funzioni nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
- Sulla privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, sentenza n. 313/1996 (richiamata); sulla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione agli incarichi dirigenziali, sentenza n. 275/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/03/1997
n. 59
art. 11
co. 4
decreto legislativo
03/02/1993
n. 29
art. 19
co.
decreto legislativo
03/02/1993
n. 29
art. 21
co.
decreto legislativo
03/02/1993
n. 29
art. 24
co. 2
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art.
co.
decreto legislativo
29/10/1998
n. 387
art.
co.
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 19
co.
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 21
co.
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 22
co.
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 24
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte