Ordinanza 12/2002 (ECLI:IT:COST:2002:12)
Massima numero 26750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Obbligazioni pecuniarie - Interessi convenzionali - Contratto di mutuo - Pretesa di interessi legittimamente pattuiti, divenuti successivamente usurarî - Sanzione civile della non debenza di alcun interesse ovvero mancata previsione di sanzioni - Asserita lesione della tutela giurisdizionale del diritto agli interessi convenzionali e del principio di eguaglianza - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti al rimettente.
Obbligazioni pecuniarie - Interessi convenzionali - Contratto di mutuo - Pretesa di interessi legittimamente pattuiti, divenuti successivamente usurarî - Sanzione civile della non debenza di alcun interesse ovvero mancata previsione di sanzioni - Asserita lesione della tutela giurisdizionale del diritto agli interessi convenzionali e del principio di eguaglianza - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente - alla luce della sopravvenuta normativa dettata dal d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24 - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari; e, in via subordinata, dello stesso art. 1815, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente - alla luce della sopravvenuta normativa dettata dal d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24 - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari; e, in via subordinata, dello stesso art. 1815, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n. 0
art. 1815
co. 2
legge
07/03/1996
n. 108
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte