Ordinanza 13/2002 (ECLI:IT:COST:2002:13)
Massima numero 26751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione emilia-romagna - Consorzi di bonifica - Soppressione degli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica - Assunta violazione dei principî fondamentali della legislazione statale in materia e del diritto all’indennizzo, in conseguenza della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai neoistituiti consorzi, nonché indebito esercizio della potestà legislativa regionale nei rapporti privati - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al rimettente.
Regione emilia-romagna - Consorzi di bonifica - Soppressione degli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica - Assunta violazione dei principî fondamentali della legislazione statale in materia e del diritto all’indennizzo, in conseguenza della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai neoistituiti consorzi, nonché indebito esercizio della potestà legislativa regionale nei rapporti privati - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché - alla luce della sopravvenuta modifica del titolo V della parte seconda e della sostituzione dell’art. 117 della Costituzione, a seguito della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - proceda ad un nuovo esame dei termini della questione di legittimità dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, in materia di enti di bonifica, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18, 42, 43 e 117 Cost., per asserito superamento del limite dei principî fondamentali nella materia della bonifica, nonché del limite del diritto privato alla legislazione regionale e per la mancata previsione di un indennizzo conseguente alla devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti dalla legge di cui è causa.
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché - alla luce della sopravvenuta modifica del titolo V della parte seconda e della sostituzione dell’art. 117 della Costituzione, a seguito della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - proceda ad un nuovo esame dei termini della questione di legittimità dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, in materia di enti di bonifica, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18, 42, 43 e 117 Cost., per asserito superamento del limite dei principî fondamentali nella materia della bonifica, nonché del limite del diritto privato alla legislazione regionale e per la mancata previsione di un indennizzo conseguente alla devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti dalla legge di cui è causa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/04/1987
n. 16
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 43
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte