Sentenza 15/2002 (ECLI:IT:COST:2002:15)
Massima numero 26754
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VARI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
28/01/2002; Decisione del
28/01/2002
Deposito del 06/02/2002; Pubblicazione in G. U. 13/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
26753
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento danni, a seguito di opinioni rese da un parlamentare, nel corso di un’intervista - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte di appello di bologna, nei confronti della camera dei deputati - Carenza di un requisito essenziale nel petitum - Inammissibilità del ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento danni, a seguito di opinioni rese da un parlamentare, nel corso di un’intervista - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte di appello di bologna, nei confronti della camera dei deputati - Carenza di un requisito essenziale nel petitum - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 24 febbraio 1999, con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nel corso di un’intervista, per le quali è stato chiesto risarcimento dei danni in sede civile. Il ricorso è, infatti, carente di uno dei requisiti essenziali alla valida instaurazione del giudizio, qual è l’oggetto della domanda, con inequivoca indicazione della pretesa che si intende far valere in giudizio: tale non potendosi ritenere la semplice evidenziazione della sussistenza di un conflitto tra poteri dello Stato, senza che sia formulata alcuna richiesta, non desumibile neppure dalla motivazione del ricorso.
- Per l’ammissibilità del ricorso, nella fase preliminare del giudizio, v. ordinanza n. 81/2000.
- Cfr., nello stesso senso, sentenze n. 363/2001 e n. 364/2001 (qui richiamate).
- Per la correzione, nella intestazione della sentenza qui citata, della erronea indicazione di un giudice quale componente del collegio giudicante, vedi ordinanza n. 105/2002.
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 24 febbraio 1999, con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nel corso di un’intervista, per le quali è stato chiesto risarcimento dei danni in sede civile. Il ricorso è, infatti, carente di uno dei requisiti essenziali alla valida instaurazione del giudizio, qual è l’oggetto della domanda, con inequivoca indicazione della pretesa che si intende far valere in giudizio: tale non potendosi ritenere la semplice evidenziazione della sussistenza di un conflitto tra poteri dello Stato, senza che sia formulata alcuna richiesta, non desumibile neppure dalla motivazione del ricorso.
- Per l’ammissibilità del ricorso, nella fase preliminare del giudizio, v. ordinanza n. 81/2000.
- Cfr., nello stesso senso, sentenze n. 363/2001 e n. 364/2001 (qui richiamate).
- Per la correzione, nella intestazione della sentenza qui citata, della erronea indicazione di un giudice quale componente del collegio giudicante, vedi ordinanza n. 105/2002.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
24/02/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
legge 11/03/1953
n. 87
art. 38