Sentenza 16/2002 (ECLI:IT:COST:2002:16)
Massima numero 26772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
28/01/2002; Decisione del
28/01/2002
Deposito del 06/02/2002; Pubblicazione in G. U. 13/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
26773
Titolo
Imposta sui redditi - Deduzioni di somme dall’irpeg e ilor - Costi di beni di società oggetto di concessione - Regime di alternatività (in luogo dell’anteriore cumulo) degli ammortamenti (finanziario e tecnico) - Decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31/12/1996 - Asserita carenza dei presupposti richiesti per la valida emanazione del decreto-legge denunciato - Difetto di motivazione sul punto - Non fondatezza della questione.
Imposta sui redditi - Deduzioni di somme dall’irpeg e ilor - Costi di beni di società oggetto di concessione - Regime di alternatività (in luogo dell’anteriore cumulo) degli ammortamenti (finanziario e tecnico) - Decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31/12/1996 - Asserita carenza dei presupposti richiesti per la valida emanazione del decreto-legge denunciato - Difetto di motivazione sul punto - Non fondatezza della questione.
Testo
Il sindacato sull’esistenza e sull’adeguatezza dei presupposti della decretazione d’urgenza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, può essere esercitato solo in caso di “evidente mancanza” dei requisiti, sicché il mero fatto che il decreto legge sia stato emanato in collegamento con una manovra di finanza pubblica non è di per sé argomento sufficiente a sostenere il difetto dei presupposti in questione, tanto più nel caso di specie, attesa l’importanza della manovra finanziaria per il 1997, che perseguiva l’obiettivo di adeguare i conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata in riferimento all’art. 77 della Costituzione, nella parte in cui - modificando l’art. 69 del testo unico delle imposte sui redditi - ha eliminato la possibilità di cumulare, per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, l’ammortamento tecnico previsto dagli artt. 67 e 68 dello stesso testo unico ed un ulteriore ammortamento definito finanziario, stabilendo invece l’alternatività fra le due specie di ammortamento.
- Sulla “evidente mancanza” dei requisiti della decretazione d’urgenza, v. sentenza 29/1995, sentenza 161/1995, sentenza 330/1996, sentenza 398/1998, ordinanza 432/1996, ordinanza 90/1997.
- Con riferimento alla specifica situazione della manovra finanziaria per il 1997, v. ordinanza 341/2000, sentenza 155/2001.
Il sindacato sull’esistenza e sull’adeguatezza dei presupposti della decretazione d’urgenza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, può essere esercitato solo in caso di “evidente mancanza” dei requisiti, sicché il mero fatto che il decreto legge sia stato emanato in collegamento con una manovra di finanza pubblica non è di per sé argomento sufficiente a sostenere il difetto dei presupposti in questione, tanto più nel caso di specie, attesa l’importanza della manovra finanziaria per il 1997, che perseguiva l’obiettivo di adeguare i conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata in riferimento all’art. 77 della Costituzione, nella parte in cui - modificando l’art. 69 del testo unico delle imposte sui redditi - ha eliminato la possibilità di cumulare, per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, l’ammortamento tecnico previsto dagli artt. 67 e 68 dello stesso testo unico ed un ulteriore ammortamento definito finanziario, stabilendo invece l’alternatività fra le due specie di ammortamento.
- Sulla “evidente mancanza” dei requisiti della decretazione d’urgenza, v. sentenza 29/1995, sentenza 161/1995, sentenza 330/1996, sentenza 398/1998, ordinanza 432/1996, ordinanza 90/1997.
- Con riferimento alla specifica situazione della manovra finanziaria per il 1997, v. ordinanza 341/2000, sentenza 155/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/12/1996
n. 669
art. 1
co. 1
legge
28/02/1997
n. 30
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte