Sentenza 16/2002 (ECLI:IT:COST:2002:16)
Massima numero 26773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
28/01/2002; Decisione del
28/01/2002
Deposito del 06/02/2002; Pubblicazione in G. U. 13/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
26772
Titolo
Imposta sui redditi - Deduzioni dall’irpeg e ilor - Costi di beni di società oggetto di concessione - Decorrenza del regime di alternatività degli ammortamenti - Ritenuta retroattività della disposizione denunciata - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Imposta sui redditi - Deduzioni dall’irpeg e ilor - Costi di beni di società oggetto di concessione - Decorrenza del regime di alternatività degli ammortamenti - Ritenuta retroattività della disposizione denunciata - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Testo
La disposizione che ha modificato il regime degli ammortamenti per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, prevedendo l’alternatività tra ammortamento finanziario e ammortamento tecnico in sostituzione del precedente regime di cumulo, non introduce un’imposizione retroattiva per il 1996 sull’eccedenza (risultante dall’applicazione del sistema del cumulo) rispetto al costo dei beni: a) sia sotto il profilo che tale eccedenza, una volta soppressa l’agevolazione a decorrere dall’esercizio 1996, ben poteva essere considerata dal legislatore come idoneo indice di capacità contributiva per quell’esercizio; b) sia sotto il profilo che essendo il nuovo regime intervenuto quando l’anno finanziario 1996 era ancora in corso, il legislatore disciplinando l’imposizione tributaria per tale anno a decorrere dal 1° gennaio, ha fatto riferimento ad una capacità contributiva attuale e non passata. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, con riferimento all’art. 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione del comma 1, lettera c) - che ha modificato il regime degli ammortamenti per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione - si applichi “a decorre dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996”.
- Sul carattere oggettivo del principio sancito dall’art. 53 Cost., in quanto si riferisce a indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento del contribuente, v. sentenza 229/1999, sentenza 143/1982 e ordinanza 542/1987.
La disposizione che ha modificato il regime degli ammortamenti per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, prevedendo l’alternatività tra ammortamento finanziario e ammortamento tecnico in sostituzione del precedente regime di cumulo, non introduce un’imposizione retroattiva per il 1996 sull’eccedenza (risultante dall’applicazione del sistema del cumulo) rispetto al costo dei beni: a) sia sotto il profilo che tale eccedenza, una volta soppressa l’agevolazione a decorrere dall’esercizio 1996, ben poteva essere considerata dal legislatore come idoneo indice di capacità contributiva per quell’esercizio; b) sia sotto il profilo che essendo il nuovo regime intervenuto quando l’anno finanziario 1996 era ancora in corso, il legislatore disciplinando l’imposizione tributaria per tale anno a decorrere dal 1° gennaio, ha fatto riferimento ad una capacità contributiva attuale e non passata. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, con riferimento all’art. 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione del comma 1, lettera c) - che ha modificato il regime degli ammortamenti per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione - si applichi “a decorre dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996”.
- Sul carattere oggettivo del principio sancito dall’art. 53 Cost., in quanto si riferisce a indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento del contribuente, v. sentenza 229/1999, sentenza 143/1982 e ordinanza 542/1987.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/12/1996
n. 669
art. 1
co. 2
legge
28/02/1997
n. 30
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte