Sentenza 17/2002 (ECLI:IT:COST:2002:17)
Massima numero 26755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  28/01/2002;  Decisione del  28/01/2002
Deposito del 06/02/2002; Pubblicazione in G. U. 13/02/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regioni liguria e toscana - Disposizioni in tema di sanzioni amministrative - Ricorsi in via principale del presidente del consiglio dei ministri - Assunta violazione della disciplina statale del «ravvedimento», con effetto di sanatoria e rinuncia della regione a crediti già insorti nonché lamentato contrasto con il principio di eguaglianza - Sopravvenuta modifica costituzionale delle norme del titolo v e, in particolare, riforma del procedimento di controllo delle leggi regionali - Improcedibilità dei ricorsi.

Testo
Sono improcedibili i ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri proposti in via principale, nei confronti, rispettivamente, delle leggi della Regione Liguria riapprovata il 1° marzo 2000 e della Regione Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000, che recano disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, alle quali si imputa di aver sostanzialmente disatteso la disciplina statale del “ravvedimento” contenuta nel d.lgs. n. 472 del 1997 e di aver introdotto una generalizzata sanatoria per l’insufficiente o ritardato versamento dei tributi con conseguente, ulteriore, violazione del principio di eguaglianza. Infatti nelle more del giudizio di costituzionalità, attivato con i suddetti ricorsi, è venuto meno - a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e della riforma, in essa contenuta, dell’art. 127 della Costituzione - il peculiare procedimento di controllo di costituzionalità delle leggi regionali; il che inibisce perciò alla Corte l’esercizio del sindacato di costituzionalità sulle leggi impugnate prima della loro promulgazione e pubblicazione; ferma restando la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di proporre, eventualmente, impugnativa, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell’art. 127 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  01/03/2000  n.   art.   co. 

legge della Regione Toscana  19/12/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 127

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte