Sentenza 18/2002 (ECLI:IT:COST:2002:18)
Massima numero 26783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
28/01/2002; Decisione del
28/01/2002
Deposito del 06/02/2002; Pubblicazione in G. U. 13/02/2002
Titolo
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell’opponente - Improponibilità o improseguibilità dell’opposizione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell’opponente - Improponibilità o improseguibilità dell’opposizione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'opposizione non possa essere più proposta né proseguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente. Infatti il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - secondo cui il comportamento negligente dell'ufficiale giudiziario che ha impedito la tempestiva costituzione, sia ricompreso nella nozione generale di caso fortuito o forza maggiore - risulta contrastato dalla giurisprudenza di legittimità ed avrebbe pertanto richiesto una non implausibile motivazione di cui, invece, manca il benché minimo cenno.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'opposizione non possa essere più proposta né proseguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente. Infatti il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - secondo cui il comportamento negligente dell'ufficiale giudiziario che ha impedito la tempestiva costituzione, sia ricompreso nella nozione generale di caso fortuito o forza maggiore - risulta contrastato dalla giurisprudenza di legittimità ed avrebbe pertanto richiesto una non implausibile motivazione di cui, invece, manca il benché minimo cenno.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 647
co. 1
codice di procedura civile
n. 0
art. 647
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte