Sentenza 18/2002 (ECLI:IT:COST:2002:18)
Massima numero 26785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  28/01/2002;  Decisione del  28/01/2002
Deposito del 06/02/2002; Pubblicazione in G. U. 13/02/2002
Massime associate alla pronuncia:  26783  26784


Titolo
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Esecutorietà del decreto per mancata o tardiva costituzione in giudizio dell’opponente - Ritenuta preclusione alla riproposizione dell’opposizione, anche in pendenza del termine per l’opposizione e se l’improcedibilità non sia stata dichiarata - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra attore e convenuto e asserito contrasto con il diritto di difesa dell’opponente - Presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.

Testo
L'art. 647 del codice di procedura civile, secondo il suo inequivoco tenore testuale, condiziona il decreto di esecutività solo alla "mancata opposizione nel termine stabilito", sicché è consentito riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto, in relazione sia ad un vizio dell'atto di opposizione in sé sia alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull'erroneo presupposto interpretativo che sia precluso riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 647  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte