Ordinanza 19/2002 (ECLI:IT:COST:2002:19)
Massima numero 26757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  28/01/2002;  Decisione del  28/01/2002
Deposito del 06/02/2002; Pubblicazione in G. U. 13/02/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Sospensione del rilascio dell’immobile - Corresponsione, da parte del conduttore, del canone maggiorato del venti per cento sull’importo aggiornato - Conseguente esonero dall’obbligo di risarcire il maggior danno (ai sensi dell’art. 1591 cod. civ.) - Lamentato contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto ad ottenere in giudizio un risarcimento in misura superiore a quella prevista nonché pregiudizio del diritto di proprietà - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma, nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto tale disposizione è stata già dichiarata incostituzionale negli stessi termini prospettati dal rimettente ovvero nella parte in cui esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito 'ope legis' o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell’immobile.

- V., per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, qui richiamata, sentenza n. 482/2000.

Atti oggetto del giudizio

legge  09/12/1998  n. 431  art. 6  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte