Ordinanza 20/2002 (ECLI:IT:COST:2002:20)
Massima numero 26756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
28/01/2002; Decisione del
28/01/2002
Deposito del 06/02/2002; Pubblicazione in G. U. 13/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanzioni amministrative - Controversie - Giudizio di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del giudice del luogo di residenza dell’opponente - Asserito privilegio del foro dell’amministrazione repressiva, con violazione del diritto di difesa e dei principî del giusto processo e dell’imparzialità dell’amministrazione della giustizia - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Sanzioni amministrative - Controversie - Giudizio di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del giudice del luogo di residenza dell’opponente - Asserito privilegio del foro dell’amministrazione repressiva, con violazione del diritto di difesa e dei principî del giusto processo e dell’imparzialità dell’amministrazione della giustizia - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma della Costituzione - dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui attribuisce la competenza per territorio sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzioni al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché al giudice del luogo di residenza del ricorrente in opposizione. L’ordinanza di rimessione difetta, infatti, di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione e agli effetti, sul giudizio 'a quo', di un eventuale accoglimento della questione sollevata sia in ordine ai profili desumibili dai parametri costituzionali evocati.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma della Costituzione - dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui attribuisce la competenza per territorio sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzioni al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché al giudice del luogo di residenza del ricorrente in opposizione. L’ordinanza di rimessione difetta, infatti, di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione e agli effetti, sul giudizio 'a quo', di un eventuale accoglimento della questione sollevata sia in ordine ai profili desumibili dai parametri costituzionali evocati.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte