Ordinanza 21/2002 (ECLI:IT:COST:2002:21)
Massima numero 26758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
28/01/2002; Decisione del
28/01/2002
Deposito del 06/02/2002; Pubblicazione in G. U. 13/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione veneto - Variazioni territoriali - Istituzione del comune di cavallino-treporti - Procedimento - Consultazione delle popolazioni interessate - Consultazione, mediante referendum, della sola popolazione dell’area scorporata dal comune di venezia e non di tutta la popolazione di quest’ultimo - Asserita sussistenza di ragioni di illegittimità costituzionale analoghe a quelle poste a fondamento di una precedente decisione di accoglimento (n. 94 del 2000) - Irrilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.
Regione veneto - Variazioni territoriali - Istituzione del comune di cavallino-treporti - Procedimento - Consultazione delle popolazioni interessate - Consultazione, mediante referendum, della sola popolazione dell’area scorporata dal comune di venezia e non di tutta la popolazione di quest’ultimo - Asserita sussistenza di ragioni di illegittimità costituzionale analoghe a quelle poste a fondamento di una precedente decisione di accoglimento (n. 94 del 2000) - Irrilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità - per irrilevanza - della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 istitutiva del Comune di Cavallino-Treporti, denunciata per contrasto con gli artt. 3 e 133 della Costituzione, in quanto approvata a seguito di una consultazione mediante 'referendum' limitata alla sola popolazione residente nel territorio scorporato e non estesa a tutta la popolazione del Comune di Venezia. Infatti il giudice rimettente, per definire il giudizio innanzi a sé pendente e, in particolare, per decidere sulla ammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Cavallino-Treporti, non è chiamato a verificare la legittimità dei procedimenti attraverso i quali si è giunti alla istituzione dell’ente medesimo né, dunque, a fare applicazione della legge regionale denunciata.
Manifesta inammissibilità - per irrilevanza - della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 istitutiva del Comune di Cavallino-Treporti, denunciata per contrasto con gli artt. 3 e 133 della Costituzione, in quanto approvata a seguito di una consultazione mediante 'referendum' limitata alla sola popolazione residente nel territorio scorporato e non estesa a tutta la popolazione del Comune di Venezia. Infatti il giudice rimettente, per definire il giudizio innanzi a sé pendente e, in particolare, per decidere sulla ammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Cavallino-Treporti, non è chiamato a verificare la legittimità dei procedimenti attraverso i quali si è giunti alla istituzione dell’ente medesimo né, dunque, a fare applicazione della legge regionale denunciata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
29/03/1999
n. 11
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 133
Altri parametri e norme interposte