Ordinanza 22/2002 (ECLI:IT:COST:2002:22)
Massima numero 26759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  28/01/2002;  Decisione del  28/01/2002
Deposito del 06/02/2002; Pubblicazione in G. U. 13/02/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità - Ruolo sanitario - Qualifiche dirigenziali di primo livello - Definizione di requisiti e poteri - Conseguente mancanza di stabilità del rapporto di lavoro - Lamentato eccesso di delega - Difetto di rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, prima parte, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost., nella parte in cui viene riconosciuta “la qualifica dirigenziale di primo livello al personale medico sulla base delle funzioni nella stessa norma indicate”. Infatti la questione è priva di rilevanza, in quanto il giudice rimettente non è tenuto a fare applicazione delle disposizioni censurate - che non concernono, in alcun modo, la disciplina del recesso del datore di lavoro - per la definizione del caso innanzi a sé pendente, riguardante la legittimità o meno del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 15  co. 1

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 15  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art.