Ordinanza 23/2002 (ECLI:IT:COST:2002:23)
Massima numero 26760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  28/01/2002;  Decisione del  28/01/2002
Deposito del 06/02/2002; Pubblicazione in G. U. 13/02/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Istituti di credito - Interessi bancari - Clausole anatocistiche - Validità ed efficacia fino al 22 aprile 2000 - Successivo adeguamento, a pena di inefficacia - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, concernente la validità ed efficacia di clausole anatocistiche poste in essere prima e dopo la data del 22 aprile 2000, in quanto della stessa disposizione è stata dichiarata - con la sentenza n. 425/2000 - l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 della Costituzione.

- Per analoga formula decisoria, conseguente a pronunce di accoglimento della questione, v. ordinanze, qui richiamate, n. 551/2000, n. 24/2001, n. 51/2001 e n. 404/2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/08/1999  n. 342  art. 25  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte