Sentenza 24/2002 (ECLI:IT:COST:2002:24)
Massima numero 26761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  11/02/2002;  Decisione del  11/02/2002
Deposito del 15/02/2002; Pubblicazione in G. U. 20/02/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Inapplicabilità ai reati militari procedibili a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore - Assunta disparità di disciplina tra reati comuni e reati militari, nonché incidenza sul trattamento sanzionatorio e sul principio della durata ragionevole del processo - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma che preclude l’applicabilità del procedimento per decreto ai reati militari punibili a richiesta del comandante di corpo o di altro ente superiore - derivante dall’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., anche dopo la modifica apportata a tale disposizione dall’art. 37 della legge n. 479 del 1999 - non può dar luogo ad una questione di costituzionalità, sotto il profilo della irragionevole divergenza di disciplina tra reati comuni e reati militari e sotto quello del diverso trattamento sanzionatorio tra gli imputati di reati militari della stessa indole. Infatti, una volta che si escluda - come mostra di fare lo stesso rimettente - la comparabilità della querela e della richiesta del comandante di corpo, tanto sul piano della struttura che delle rispettive finalità, l’intera problematica della “estensione” del rito monitorio ai reati militari procedibili a richiesta viene di per sé a trasferirsi sul piano della pura discrezionalità legislativa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 459, comma 1, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost.

- Per il rigetto di analoga questione, v. sentenza n. 274/1997 (qui richiamata).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 459  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte