Sentenza 25/2002 (ECLI:IT:COST:2002:25)
Massima numero 26763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
11/02/2002; Decisione del
11/02/2002
Deposito del 15/02/2002; Pubblicazione in G. U. 20/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
26762
Titolo
Elezioni - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Decadenza dalla carica elettiva, in caso di condanna irrevocabile, ovvero sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, in caso di condanna non definitiva per determinati delitti - Esclusione del riconoscimento della circostanza attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale o della lieve entità del fatto addebitato - Lamentata irragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Elezioni - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Decadenza dalla carica elettiva, in caso di condanna irrevocabile, ovvero sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, in caso di condanna non definitiva per determinati delitti - Esclusione del riconoscimento della circostanza attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale o della lieve entità del fatto addebitato - Lamentata irragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Testo
Nel dettare le norme dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990, che prevedono la decadenza - dopo la condanna definitiva per determinati delitti - o anche - in caso di condanna non definitiva - la sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, non appare illogico che il legislatore - proprio in considerazione della finalità di prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre gravi forme di pericolosità sociale fornite di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici - abbia dato esclusivo rilievo alla identificazione dei reati, che danno luogo a quelle conseguenze, senza aver riguardo a valutazioni di stretta competenza del giudice di merito e, in ispecie, senza tener conto della circostanza attenuante dell’azione commessa per motivi di particolare valore morale e sociale o del riconoscimento della lieve entità del fatto addebitato. Non si pone, infatti, un’esigenza di proporzionalità, per le misure in questione e, in particolare, per quella cautelare, rispetto al reato commesso o alla gravità del fatto, in quanto esse conseguono piuttosto alla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 anzidetto, ora sostituito dall’art. 58, comma 1 lettera a) e dall’art. 59, comma 1 lettera a) e comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.
- Sulle finalità perseguite dall’art. 15 della legge n. 55 del 1990, v. sentenze (qui richiamate) n. 132/2001, n. 141/1996, n. 118 e n. 295/1994, n. 218/1993; in particolare, sulla salvaguardia di interessi fondamentali, sentenze n. 206/1999 e n. 184/1994 (qui richiamate) e sull’interesse a preservare la pari capacità elettorale dei cittadini, sentenze n. 364/1996 e n. 280/1992 (qui richiamate).
Nel dettare le norme dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990, che prevedono la decadenza - dopo la condanna definitiva per determinati delitti - o anche - in caso di condanna non definitiva - la sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, non appare illogico che il legislatore - proprio in considerazione della finalità di prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre gravi forme di pericolosità sociale fornite di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici - abbia dato esclusivo rilievo alla identificazione dei reati, che danno luogo a quelle conseguenze, senza aver riguardo a valutazioni di stretta competenza del giudice di merito e, in ispecie, senza tener conto della circostanza attenuante dell’azione commessa per motivi di particolare valore morale e sociale o del riconoscimento della lieve entità del fatto addebitato. Non si pone, infatti, un’esigenza di proporzionalità, per le misure in questione e, in particolare, per quella cautelare, rispetto al reato commesso o alla gravità del fatto, in quanto esse conseguono piuttosto alla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 anzidetto, ora sostituito dall’art. 58, comma 1 lettera a) e dall’art. 59, comma 1 lettera a) e comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.
- Sulle finalità perseguite dall’art. 15 della legge n. 55 del 1990, v. sentenze (qui richiamate) n. 132/2001, n. 141/1996, n. 118 e n. 295/1994, n. 218/1993; in particolare, sulla salvaguardia di interessi fondamentali, sentenze n. 206/1999 e n. 184/1994 (qui richiamate) e sull’interesse a preservare la pari capacità elettorale dei cittadini, sentenze n. 364/1996 e n. 280/1992 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
legge
19/03/1990
n. 55
art. 15
co. 1
legge
19/03/1990
n. 55
art. 15
co. 4
legge
19/03/1990
n. 55
art. 15
co. 4
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 58
co. 1
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 59
co. 1
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 59
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte