Sentenza 135/2022 (ECLI:IT:COST:2022:135)
Massima numero 44995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  26/04/2022;  Decisione del  26/04/2022
Deposito del 03/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44991  44992  44993  44994


Titolo
Paesaggio - Piano paesaggistico regionale - Necessità di salvaguardarne la complessiva efficacia, in attesa della sua approvazione - Necessità che l'obbligo di pianificazione paesaggistica sia considerato nella sua valenza sostanziale - Conseguente illegittimità costituzionale di interventi regionali che eliminano il regime operante in attesa dell'approvazione del piano (nel caso di specie, illegittimità costituzionale di norme della Regione Siciliana che abrogano il divieto di nuove costruzioni all'interno di boschi e delle fasce forestali e il previsto inserimento, negli strumenti urbanistici comunali, dell'obbligo di arretrare le costruzioni di almeno 200 metri dal relativo limite). (Classif. 170009).

Testo

In attesa dell'approvazione del piano paesaggistico regionale è necessario salvaguardarne la complessiva efficacia, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. Ne deriva che l'illegittimità costituzionale di un intervento regionale che elimina il regime destinato ad operare in attesa dell'approvazione del detto piano trova la sua ragione direttamente nello stesso obbligo di pianificazione paesaggistica. (Precedenti: S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 182/2006 - mass. 30386).


(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 9 Cost. e dell'art. 14, lett. n, dello statuto della Regione Siciliana, per contrasto con gli artt. 135 e 143 cod. beni culturali, i commi 5 - nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, con riferimento ai boschi e alle fasce forestali - e 6 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020 che, come sostituiti dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, hanno rispettivamente abrogato il divieto di nuove costruzioni nei boschi e nelle fasce forestali e il previsto inserimento, negli strumenti urbanistici comunali, dell'obbligo di arretrare le costruzioni di almeno 200 metri dal relativo limite. Le disposizioni impugnate dal Governo - eliminando tale regime di tutela sostanziale di boschi e fasce forestali - determinano un irragionevole e arbitrario abbassamento del livello di tutela del paesaggio ed esorbitano dalla competenza legislativa regionale primaria, ponendosi in contrasto con l'obbligo di pianificazione paesaggistica, espresso nelle norme di grande riforma economico-sociale indicate. Alla detta soppressione consegue uno svuotamento di adeguate forme di protezione concreta dei beni paesaggistici sia per il territorio oggetto di pianificazione, essendo stati abrogati i riferimenti normativi primari cui le norme di attuazione dei piani rinviano; sia per quello non pianificato paesaggisticamente per il quale, nelle more dell'approvazione dei detti piani, non sussistono limiti generali al possibile utilizzo edificatorio delle citate zone).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  13/08/2000  n. 19  art. 37  co. 5

legge della Regione siciliana  13/08/2000  n. 19  art. 37  co. 6

legge della Regione siciliana  03/02/2021  n. 2  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

statuto regione Sicilia  art. 14  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 135  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 143