Ordinanza 27/2002 (ECLI:IT:COST:2002:27)
Massima numero 26765
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
11/02/2002; Decisione del
11/02/2002
Deposito del 15/02/2002; Pubblicazione in G. U. 20/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per espressioni asseritamente diffamatorie rilasciate alla stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri proposto dal tribunale di taranto - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per espressioni asseritamente diffamatorie rilasciate alla stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri proposto dal tribunale di taranto - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest’ultima ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento penale per diffamazione. Infatti il conflitto verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione della Camera dei deputati e insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono.
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest’ultima ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento penale per diffamazione. Infatti il conflitto verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione della Camera dei deputati e insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
24/10/2000
n.
art.
co.
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3