Sentenza 29/2002 (ECLI:IT:COST:2002:29)
Massima numero 26774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
14/02/2002; Decisione del
14/02/2002
Deposito del 25/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Titolo
Credito (istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Fattispecie riguardante interessi originariamente usurari - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Credito (istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Fattispecie riguardante interessi originariamente usurari - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41, 47 e 77 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata - secondo cui devono intendersi usurari quegli interessi che eccedono il limite fissato dalla legge al momento in cui vengono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento - avrebbe introdotto, sotto l’apparenza di una norma interpretativa, una irragionevole sanatoria in favore degli istituti di credito ed in danno dei debitori mutuatari. Infatti nel caso di specie la questione è priva di rilevanza poiché trattandosi di interessi originariamente usurari pattuiti dopo l’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, la disposizione censurata non poteva in alcun modo precludere, contrariamente all’esplicito assunto del rimettente, di far valere la nullità della relativa clausola.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41, 47 e 77 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata - secondo cui devono intendersi usurari quegli interessi che eccedono il limite fissato dalla legge al momento in cui vengono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento - avrebbe introdotto, sotto l’apparenza di una norma interpretativa, una irragionevole sanatoria in favore degli istituti di credito ed in danno dei debitori mutuatari. Infatti nel caso di specie la questione è priva di rilevanza poiché trattandosi di interessi originariamente usurari pattuiti dopo l’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, la disposizione censurata non poteva in alcun modo precludere, contrariamente all’esplicito assunto del rimettente, di far valere la nullità della relativa clausola.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/12/2000
n. 394
art. 1
co. 1
legge
28/02/2001
n. 24
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte