Sentenza 29/2002 (ECLI:IT:COST:2002:29)
Massima numero 26775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
14/02/2002; Decisione del
14/02/2002
Deposito del 25/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Titolo
Credito (istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Denuncia di vizi attinenti alla decretazione d’urgenza - Efficacia sanante della conversione in legge - Non fondatezza della questione.
Credito (istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Denuncia di vizi attinenti alla decretazione d’urgenza - Efficacia sanante della conversione in legge - Non fondatezza della questione.
Testo
Escluso che nella specie si versi in ipotesi di macroscopico difetto dei presupposti, in linea di principio eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d’urgenza devono ritenersi sanati dalla conversione in legge. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24 - secondo il quale “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” - sollevata in riferimento all’art. 77 della Costituzione.
- Sulla estensione alla legge di conversione delle censure riferite al decreto-legge, v. sentenza 400/1996.
Escluso che nella specie si versi in ipotesi di macroscopico difetto dei presupposti, in linea di principio eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d’urgenza devono ritenersi sanati dalla conversione in legge. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24 - secondo il quale “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” - sollevata in riferimento all’art. 77 della Costituzione.
- Sulla estensione alla legge di conversione delle censure riferite al decreto-legge, v. sentenza 400/1996.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/12/2000
n. 394
art. 1
co. 1
legge
28/02/2001
n. 24
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte