Sentenza 29/2002 (ECLI:IT:COST:2002:29)
Massima numero 26776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
14/02/2002; Decisione del
14/02/2002
Deposito del 25/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Titolo
Credito (istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Asserita irragionevolezza con incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale e sul principio di tutela dell’accesso al risparmio - Non fondatezza della questione.
Credito (istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Asserita irragionevolezza con incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale e sul principio di tutela dell’accesso al risparmio - Non fondatezza della questione.
Testo
L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone - tra le tante astrattamente possibili - un’interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la 'ratio' della suddetta legge - dettata dall’esclusivo e dichiarato intento di reprimere il fenomeno usurario - ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, sull’assunto che la norma censurata avrebbe un’efficacia irrazionalmente sanante della natura usuraria di rapporti contrattuali intercorrenti con istituti di credito, da riconnettersi all’ipotesi in cui, nel corso del rapporto, il tasso soglia scenda al di sotto del tasso di interessi convenzionale originariamente pattuito.
- Sul principio, consolidato nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui non può ritenersi precluso al legislatore adottare norme che precisino il significato di precedenti disposizioni legislative, pur a prescindere dall’esistenza di una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o di contrasti giurisprudenziali, a condizione che l’interpretazione non collida con il generale principio di ragionevolezza, v. sentenza 525/2000 e sentenza 229/1999.
- Sulla natura processuale e non sostanziale del parametro rappresentato dall’art. 24 Cost., v. sentenza 419/2000.
- In tema di principî sulla tutela del risparmio ed esercizio del credito, v. sentenza 143/1995 e sentenza 19/1994.
L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone - tra le tante astrattamente possibili - un’interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la 'ratio' della suddetta legge - dettata dall’esclusivo e dichiarato intento di reprimere il fenomeno usurario - ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, sull’assunto che la norma censurata avrebbe un’efficacia irrazionalmente sanante della natura usuraria di rapporti contrattuali intercorrenti con istituti di credito, da riconnettersi all’ipotesi in cui, nel corso del rapporto, il tasso soglia scenda al di sotto del tasso di interessi convenzionale originariamente pattuito.
- Sul principio, consolidato nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui non può ritenersi precluso al legislatore adottare norme che precisino il significato di precedenti disposizioni legislative, pur a prescindere dall’esistenza di una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o di contrasti giurisprudenziali, a condizione che l’interpretazione non collida con il generale principio di ragionevolezza, v. sentenza 525/2000 e sentenza 229/1999.
- Sulla natura processuale e non sostanziale del parametro rappresentato dall’art. 24 Cost., v. sentenza 419/2000.
- In tema di principî sulla tutela del risparmio ed esercizio del credito, v. sentenza 143/1995 e sentenza 19/1994.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/12/2000
n. 394
art. 1
co. 1
legge
28/02/2001
n. 24
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte