Sentenza 29/2002 (ECLI:IT:COST:2002:29)
Massima numero 26777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
14/02/2002; Decisione del
14/02/2002
Deposito del 25/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Titolo
Credito (istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Introduzione del tasso di sostituzione - Decorrenza differita - Irragionevolezza e disparità di trattamento in danno dei mutuatari rispetto alle banche - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Credito (istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Introduzione del tasso di sostituzione - Decorrenza differita - Irragionevolezza e disparità di trattamento in danno dei mutuatari rispetto alle banche - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione del tasso convenuto dalle parti con quello eventualmente più favorevole per il debitore, previsto dalla stessa norma, si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziché a quelle che scadono dal giorno stesso dell’entrata in vigore del decreto-legge e, conseguentemente, del comma 3 dello stesso articolo, limitatamente alle parole “per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001”. E’ infatti irragionevole e fonte di disparità di trattamento in danno dei mutuatari rispetto agli istituti di credito, la scelta del legislatore di differire di pochissimi giorni (con incidenza sulle rate di mutuo in scadenza tra il 31 dicembre 2000, giorno di entrata in vigore del d.l. n. 394/2000 ed il 2 gennaio 2001) l’efficacia della norma che introduce il tasso di sostituzione: e ciò in quanto, con riferimento a quello stesso periodo (31 dicembre 2000 - 2 gennaio 2001), i mutuatari avevano perso - per effetto della efficacia retroattiva della norma interpretativa di cui al primo comma dello stesso articolo censurato - la possibilità di far dichiarare la nullità sopravvenuta delle clausole di interessi nei casi di superamento del tasso soglia.
E' costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione del tasso convenuto dalle parti con quello eventualmente più favorevole per il debitore, previsto dalla stessa norma, si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziché a quelle che scadono dal giorno stesso dell’entrata in vigore del decreto-legge e, conseguentemente, del comma 3 dello stesso articolo, limitatamente alle parole “per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001”. E’ infatti irragionevole e fonte di disparità di trattamento in danno dei mutuatari rispetto agli istituti di credito, la scelta del legislatore di differire di pochissimi giorni (con incidenza sulle rate di mutuo in scadenza tra il 31 dicembre 2000, giorno di entrata in vigore del d.l. n. 394/2000 ed il 2 gennaio 2001) l’efficacia della norma che introduce il tasso di sostituzione: e ciò in quanto, con riferimento a quello stesso periodo (31 dicembre 2000 - 2 gennaio 2001), i mutuatari avevano perso - per effetto della efficacia retroattiva della norma interpretativa di cui al primo comma dello stesso articolo censurato - la possibilità di far dichiarare la nullità sopravvenuta delle clausole di interessi nei casi di superamento del tasso soglia.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/12/2000
n. 394
art. 1
co. 2
decreto-legge
29/12/2000
n. 394
art. 1
co. 3
legge
28/02/2001
n. 24
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte