Sentenza 30/2002 (ECLI:IT:COST:2002:30)
Massima numero 26778
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
14/02/2002; Decisione del
14/02/2002
Deposito del 26/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un membro del parlamento per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato del giudice per le indagini preliminari del tribunale di roma - Inesistenza di una deliberazione del senato, camera competente a deliberare in materia all’epoca del fatto - Carenza della materia di un conflitto - Inammissibilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un membro del parlamento per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato del giudice per le indagini preliminari del tribunale di roma - Inesistenza di una deliberazione del senato, camera competente a deliberare in materia all’epoca del fatto - Carenza della materia di un conflitto - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, nella seduta del 22 ottobre 1997, ha affermato l'insindacabilità di opinioni espresse da un parlamentare per le quali è in corso un procedimento penale innanzi al predetto giudice. Non può, infatti, ritenersi che ricorra in questo caso la materia di un conflitto, non esistendo, in particolare, una deliberazione della Camera competente a pronunciarsi sulla insindacabilità ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, dal momento che la deliberazione di cui è questione è stata adottata dalla Camera dei deputati, e non invece dal Senato della Repubblica - cui apparteneva, all'epoca dei fatti, il parlamentare soggetto al procedimento penale -, ovvero dalla sola Camera del Parlamento competente ad esercitare i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità.
- V., analogamente, sentenza n. 252/1999 (qui richiamata).
- Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, in prima delibazione, con l'ordinanza n. 62/2000.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, nella seduta del 22 ottobre 1997, ha affermato l'insindacabilità di opinioni espresse da un parlamentare per le quali è in corso un procedimento penale innanzi al predetto giudice. Non può, infatti, ritenersi che ricorra in questo caso la materia di un conflitto, non esistendo, in particolare, una deliberazione della Camera competente a pronunciarsi sulla insindacabilità ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, dal momento che la deliberazione di cui è questione è stata adottata dalla Camera dei deputati, e non invece dal Senato della Repubblica - cui apparteneva, all'epoca dei fatti, il parlamentare soggetto al procedimento penale -, ovvero dalla sola Camera del Parlamento competente ad esercitare i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità.
- V., analogamente, sentenza n. 252/1999 (qui richiamata).
- Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, in prima delibazione, con l'ordinanza n. 62/2000.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
22/10/1997
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte