Sentenza 32/2002 (ECLI:IT:COST:2002:32)
Massima numero 26780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  14/02/2002;  Decisione del  14/02/2002
Deposito del 26/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Massime associate alla pronuncia:  26781  26782


Titolo
Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento, rispetto alla disciplina generale della testimonianza indiretta e a quella prevista per gli investigatori privati - Sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale di riferimento - Non fondatezza della questione.

Testo
Alla luce del nuovo sistema normativo e, soprattutto, del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova secondo l'attuale formulazione dell'art. 111 Cost., non può porsi una questione di legittimità per la norma dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che pone il divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, cod. proc. pen. La norma in questione non determina, pertanto, una irragionevole disparità di trattamento della testimonianza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: a) rispetto a quella resa da privati, o a quella consentita "negli altri casi", dal momento che essa mira a precludere che venga introdotto come prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata l'acquisizione (salva l'ipotesi indicata dall'art. 512 cod. proc. pen.); b) o rispetto alla disciplina dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati, poiché eventuali interpretazioni di tale disciplina dirette ad aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, della Costituzione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 195 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

- Sulla dichiarazione di illegittimità della stessa norma, nella sua originaria formulazione, v. sentenza (qui richiamata) n. 24/1992.

- Sulla regola di esclusione probatoria dettata dal nuovo testo dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., v. ordinanza (citata) n. 36/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 195  co. 4

legge  01/03/2001  n. 63  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte