Sentenza 32/2002 (ECLI:IT:COST:2002:32)
Massima numero 26781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  14/02/2002;  Decisione del  14/02/2002
Deposito del 26/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Massime associate alla pronuncia:  26780  26782


Titolo
Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Prospettazione della questione in termini ipotetici - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza, in quanto prospettata in termini meramente ipotetici o astrattamente, senza che abbia alcuna connessione con i giudizi ai quali dovrebbe riferirsi - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che pone il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera b) e c) cod. proc. pen.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 195  co. 4

legge  01/03/2001  n. 63  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte