Sentenza 32/2002 (ECLI:IT:COST:2002:32)
Massima numero 26782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  14/02/2002;  Decisione del  14/02/2002
Deposito del 26/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Massime associate alla pronuncia:  26780  26781


Titolo
Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Ritenuta operatività del divieto solo in caso di indagini svolte d’iniziativa e non anche nel caso di indagini delegate dal pubblico ministero - Assunta disparità di disciplina, con violazione del diritto di difesa e del principio di parità tra accusa e difesa - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale relativo al divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni. Detta questione non ha, infatti, rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che essa è stata sollevata sul presupposto interpretativo che il divieto operi solo nel caso di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria (e non anche nel caso di attività delegata dal pubblico ministero), e che il rimettente aveva comunque deciso nel senso di assumere la testimonianza dell'ufficiale di polizia alla stregua di quella interpretazione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 195  co. 4

legge  01/03/2001  n. 63  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte