Ordinanza 33/2002 (ECLI:IT:COST:2002:33)
Massima numero 26787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/02/2002; Decisione del
14/02/2002
Deposito del 26/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
26786
Titolo
Imposte e tasse - Accertamento - Accertamenti fondati su risultanze bancarie acquisite in sede penale - Contestazione al contribuente - Applicazione della presunzione di imponibilità delle operazioni documentate, nonché sanzione pecuniaria per inottemperanza all’invito a comparire - Asserita violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Accertamento - Accertamenti fondati su risultanze bancarie acquisite in sede penale - Contestazione al contribuente - Applicazione della presunzione di imponibilità delle operazioni documentate, nonché sanzione pecuniaria per inottemperanza all’invito a comparire - Asserita violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto non è in contrasto con il diritto di difesa del contribuente la regola, posta da tale norma, che fa derivare dalle risultanze bancarie la presunzione di ricavi, sempre suscettibile di prova contraria, relativamente a rapporti facenti capo al contribuente, non avendo l'accertamento tributario fondato su tali risultanze, di per sé, alcuna ulteriore portata probatoria in sede penale, che vada al di là di quella propria della documentazione acquisita nella stessa sede, e trasferita in sede tributaria; mentre la richiesta di attribuire a tale documentazione valenza probatoria inferiore, nei limiti di una presunzione semplice, si risolverebbe in una irragionevole differenza di disciplina rispetto al caso in cui la documentazione predetta sia acquisita direttamente in sede tributaria, e in un ingiustificato favore per il contribuente proprio nei casi in cui si ipotizza una più grave ipotesi di evasione, suscettibile di dar luogo a responsabilità penale.
- V. anche l'ordinanza n. 260 del 2000, qui richiamata, negli stessi termini sulla stessa disposizione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto non è in contrasto con il diritto di difesa del contribuente la regola, posta da tale norma, che fa derivare dalle risultanze bancarie la presunzione di ricavi, sempre suscettibile di prova contraria, relativamente a rapporti facenti capo al contribuente, non avendo l'accertamento tributario fondato su tali risultanze, di per sé, alcuna ulteriore portata probatoria in sede penale, che vada al di là di quella propria della documentazione acquisita nella stessa sede, e trasferita in sede tributaria; mentre la richiesta di attribuire a tale documentazione valenza probatoria inferiore, nei limiti di una presunzione semplice, si risolverebbe in una irragionevole differenza di disciplina rispetto al caso in cui la documentazione predetta sia acquisita direttamente in sede tributaria, e in un ingiustificato favore per il contribuente proprio nei casi in cui si ipotizza una più grave ipotesi di evasione, suscettibile di dar luogo a responsabilità penale.
- V. anche l'ordinanza n. 260 del 2000, qui richiamata, negli stessi termini sulla stessa disposizione.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 633
art. 51
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte