Ordinanza 34/2002 (ECLI:IT:COST:2002:34)
Massima numero 26788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
14/02/2002; Decisione del
14/02/2002
Deposito del 26/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Vilipendio della religione cattolica (già «religione dello stato») - Lamentata discriminazione nella tutela penale del sentimento religioso, con violazione dei principî di eguaglianza e parità delle confessioni religiose - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.
Reati e pene - Vilipendio della religione cattolica (già «religione dello stato») - Lamentata discriminazione nella tutela penale del sentimento religioso, con violazione dei principî di eguaglianza e parità delle confessioni religiose - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione costituzionale dell'art. 402 del codice penale, relativo al vilipendio della «religione dello Stato», in quanto la norma espressa da tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 8 della Costituzione, con la sentenza n. 508 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione.
Manifesta inammissibilità della questione costituzionale dell'art. 402 del codice penale, relativo al vilipendio della «religione dello Stato», in quanto la norma espressa da tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 8 della Costituzione, con la sentenza n. 508 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 402
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte