Ordinanza 34/2002 (ECLI:IT:COST:2002:34)
Massima numero 26788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  14/02/2002;  Decisione del  14/02/2002
Deposito del 26/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Vilipendio della religione cattolica (già «religione dello stato») - Lamentata discriminazione nella tutela penale del sentimento religioso, con violazione dei principî di eguaglianza e parità delle confessioni religiose - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione costituzionale dell'art. 402 del codice penale, relativo al vilipendio della «religione dello Stato», in quanto la norma espressa da tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 8 della Costituzione, con la sentenza n. 508 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n. 0  art. 402  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte