Ordinanza 36/2002 (ECLI:IT:COST:2002:36)
Massima numero 26790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
14/02/2002; Decisione del
14/02/2002
Deposito del 26/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Titolo
Rilevanza della questione - Eccepito difetto - Insussistenza - Reiezione della eccezione di inammissibilità.
Rilevanza della questione - Eccepito difetto - Insussistenza - Reiezione della eccezione di inammissibilità.
Testo
Non può trovare accoglimento la pregiudiziale eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione, in quanto le doglianze dei giudici rimettenti non mirano ad una caducatoria integrale della norma impugnata, ma ad una pronuncia additiva 'in parte qua', che consenta di utilizzare le dichiarazioni contestative non soltanto per valutare la credibilità del teste, ma direttamente come prove dei fatti in esse affermati.
Non può trovare accoglimento la pregiudiziale eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione, in quanto le doglianze dei giudici rimettenti non mirano ad una caducatoria integrale della norma impugnata, ma ad una pronuncia additiva 'in parte qua', che consenta di utilizzare le dichiarazioni contestative non soltanto per valutare la credibilità del teste, ma direttamente come prove dei fatti in esse affermati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte