Ordinanza 36/2002 (ECLI:IT:COST:2002:36)
Massima numero 26792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
14/02/2002; Decisione del
14/02/2002
Deposito del 26/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Limiti probatori delle dichiarazioni testimoniali utilizzate per le contestazioni - Lamentata violazione dei principî di non dispersione dei mezzi di prova, di ragionevolezza, di obbligatorietà dell’azione penale e della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, di libero convincimento del giudice, e di tutela giurisdizionale dei diritti - Manifesta infondatezza delle questioni.
Processo penale - Dibattimento - Limiti probatori delle dichiarazioni testimoniali utilizzate per le contestazioni - Lamentata violazione dei principî di non dispersione dei mezzi di prova, di ragionevolezza, di obbligatorietà dell’azione penale e della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, di libero convincimento del giudice, e di tutela giurisdizionale dei diritti - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 7, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111, quinto e sesto comma e 112 della Costituzione, in quanto i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, che non può determinare quindi alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati.
- V. anche sentenza n. 32/2002 (richiamata).
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 7, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111, quinto e sesto comma e 112 della Costituzione, in quanto i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, che non può determinare quindi alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati.
- V. anche sentenza n. 32/2002 (richiamata).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 500
co. 2
codice di procedura penale
n. 0
art. 500
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 101
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 5
Costituzione
art. 111
co. 6
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte