Sentenza 136/2022 (ECLI:IT:COST:2022:136)
Massima numero 44793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  22/03/2022;  Decisione del  22/03/2022
Deposito del 03/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44792  44794  44795  44796  44798  44799  44800


Titolo
Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà a carico degli assegni di reversibilità, variamente articolato nel corso del tempo - Denunciata violazione dei plurimi parametri costituzionali - Motivazione carente - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215005).

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 42, 97 e 117 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, rispettivamente prevedevano la riduzione del 20% dell'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti, e un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita. Quanto all'art. 117 Cost., esso è genericamente indicato, poiché il rimettente non chiarisce quale sarebbe la competenza statale violata dalla legge regionale censurata, mentre gli artt. 10 e 11 Cost. risultano evocati senza una specifica motivazione a sostegno del vulnus a essi recato. Quanto alle censure prospettate in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., esse sono inammissibili per l'insufficienza delle argomentazioni spese a conforto delle stesse. Parimenti inammissibile è la censura formulata in riferimento all'art. 42 Cost., parametro meramente evocato, senza che la sua violazione sia minimamente motivata e senza che a tale lacuna possa sopperirsi attingendo alla memoria illustrativa della parte in prossimità dell'udienza, atteso che l'oggetto del giudizio incidentale è definito dall'ordinanza di rimessione e non è possibile far ricorso alle integrazioni ricavabili dalle memorie delle parti costituite. (Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44760; S. 237/2021 - mass. 44419; S. 236/2017 - mass. 42141).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  11/07/2014  n. 5  art. 2  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  11/07/2014  n. 5  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte