Ordinanza 37/2002 (ECLI:IT:COST:2002:37)
Massima numero 26831
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
14/02/2002; Decisione del
14/02/2002
Deposito del 26/02/2002; Pubblicazione in G. U. 06/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni nei confronti di un membro del parlamento - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, della corte d’appello di roma - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni nei confronti di un membro del parlamento - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, della corte d’appello di roma - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 17 novembre 1999, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente ad una agenzia di stampa, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d'appello ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimate ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
- Sulla legittimazione di organi giurisdizionali e della Camera dei deputati, v. richiamo alle ordinanze n. 312, n. 380, n. 391 e n. 418/2001.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 17 novembre 1999, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente ad una agenzia di stampa, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d'appello ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimate ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
- Sulla legittimazione di organi giurisdizionali e della Camera dei deputati, v. richiamo alle ordinanze n. 312, n. 380, n. 391 e n. 418/2001.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
17/11/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37