Ordinanza 39/2002 (ECLI:IT:COST:2002:39)
Massima numero 26832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  25/02/2002;  Decisione del  25/02/2002
Deposito del 06/03/2002; Pubblicazione in G. U. 13/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice dell’udienza preliminare che abbia già svolto le medesime funzioni in relazione allo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto - Omessa previsione della incompatibilità all’esercizio delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e delle garanzie della difesa - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 34 del codice di procedura penale, in quanto non prevede come causa di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare il precedente svolgimento delle medesime funzioni di giudice dell'udienza preliminare, in relazione allo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. Risulta infatti che il rimettente non è chiamato a svolgere una (nuova) valutazione contenutistica dei fatti in vista di una decisione di merito, ciò che - secondo costante giurisprudenza - costituisce necessaria condizione per far valere l'incompatibilità prevista dall'art. 34 cod. proc. pen.

- V. anche sentenza, qui richiamata, n. 131/1996.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte