Ordinanza 40/2002 (ECLI:IT:COST:2002:40)
Massima numero 26833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
25/02/2002; Decisione del
25/02/2002
Deposito del 06/03/2002; Pubblicazione in G. U. 13/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Libertà personale - Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione - Automatica sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento tra i sottoposti a misure cautelari, con violazione del criterio di adeguatezza e proporzionalità della misura, in relazione al caso concreto - Manifesta infondatezza della questione.
Libertà personale - Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione - Automatica sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento tra i sottoposti a misure cautelari, con violazione del criterio di adeguatezza e proporzionalità della misura, in relazione al caso concreto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza, sotto ogni profilo, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, che impone al giudice di revocare la misura degli arresti domiciliari e di sostituirla con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Infatti, da un lato, non può essere ravvisato nella prevista sostituzione un trattamento privo di giustificazione, rispetto ad altre misure cautelari che non prevedono l'obbligo, ma, soltanto, la facoltà per il giudice di disporre la sostituzione con altra più grave misura, in quanto la misura coercitiva degli arresti domiciliari non può essere assimilata nella disciplina ad altre misure cautelari personali che non incidono sulla "libertà" del sottoposto. Dall'altro lato, lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie, estranee alle misure di custodia preventiva, la norma censurata integra, non irragionevolmente, un caso di presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, quando la misura si riveli insufficiente allo scopo, per la tragressione al suo contenuto essenziale; il che non priva, tuttavia, il giudice del potere di apprezzare, in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, la trasgressione in concreto realizzata al fine di verificare quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione assunta dalla norma a presupposto della sostituzione.
- Sulla misura degli arresti domiciliari, v. ordinanze n. 215/1999, n. 332/1995 e sentenza n. 406/1997 (qui richiamate).
- Sulla scelta discrezionale del legislatore, nel rispetto della ragionevolezza, in ordine al "quomodo" della cautela, sono qui richiamate le ordinanze n. 450 e n. 339/1995 e le sentenze n. 1/1980 e n. 64/1970.
- Sulle esigenze alle quali, di regola, sono ricondotte le misure di custodia preventiva, v. sentenze n. 1/1980 e n. 64/1970.
Manifesta infondatezza, sotto ogni profilo, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, che impone al giudice di revocare la misura degli arresti domiciliari e di sostituirla con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Infatti, da un lato, non può essere ravvisato nella prevista sostituzione un trattamento privo di giustificazione, rispetto ad altre misure cautelari che non prevedono l'obbligo, ma, soltanto, la facoltà per il giudice di disporre la sostituzione con altra più grave misura, in quanto la misura coercitiva degli arresti domiciliari non può essere assimilata nella disciplina ad altre misure cautelari personali che non incidono sulla "libertà" del sottoposto. Dall'altro lato, lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie, estranee alle misure di custodia preventiva, la norma censurata integra, non irragionevolmente, un caso di presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, quando la misura si riveli insufficiente allo scopo, per la tragressione al suo contenuto essenziale; il che non priva, tuttavia, il giudice del potere di apprezzare, in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, la trasgressione in concreto realizzata al fine di verificare quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione assunta dalla norma a presupposto della sostituzione.
- Sulla misura degli arresti domiciliari, v. ordinanze n. 215/1999, n. 332/1995 e sentenza n. 406/1997 (qui richiamate).
- Sulla scelta discrezionale del legislatore, nel rispetto della ragionevolezza, in ordine al "quomodo" della cautela, sono qui richiamate le ordinanze n. 450 e n. 339/1995 e le sentenze n. 1/1980 e n. 64/1970.
- Sulle esigenze alle quali, di regola, sono ricondotte le misure di custodia preventiva, v. sentenze n. 1/1980 e n. 64/1970.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930
n. 0
art. 276
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte