Ordinanza 41/2002 (ECLI:IT:COST:2002:41)
Massima numero 26834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/02/2002; Decisione del
25/02/2002
Deposito del 06/03/2002; Pubblicazione in G. U. 13/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Demanio e patrimonio dello stato - Locazione di immobili - Immobili locati a privati ad uso abitativo - Canoni locativi - Rivalutazione dal 1° gennaio 1995 - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra conduttori di immobili di proprietà pubblica e di questi ultimi rispetto a tutti gli altri conduttori, con violazione dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Demanio e patrimonio dello stato - Locazione di immobili - Immobili locati a privati ad uso abitativo - Canoni locativi - Rivalutazione dal 1° gennaio 1995 - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra conduttori di immobili di proprietà pubblica e di questi ultimi rispetto a tutti gli altri conduttori, con violazione dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, per aver dette norme previsto la rivalutazione del canone locativo per gli immobili di proprietà dello Stato rapportandola al reddito complessivo del nucleo familiare del conduttore nell'anno 1993, ovvero l'aggiornamento del canone in base all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT anziché al settantacinque per cento (come previsto dalla legge sull'equo canone). Infatti il giudice rimettente non ha dato sufficiente motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni sollevate, e, in particolare, non ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la morosità del conduttore, verificatasi nella fattispecie rimessa al suo esame, costituisce un fatto arbitrario, idoneo a determinare di per sé la risoluzione per inadempimento del rapporto locatizio.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, per aver dette norme previsto la rivalutazione del canone locativo per gli immobili di proprietà dello Stato rapportandola al reddito complessivo del nucleo familiare del conduttore nell'anno 1993, ovvero l'aggiornamento del canone in base all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT anziché al settantacinque per cento (come previsto dalla legge sull'equo canone). Infatti il giudice rimettente non ha dato sufficiente motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni sollevate, e, in particolare, non ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la morosità del conduttore, verificatasi nella fattispecie rimessa al suo esame, costituisce un fatto arbitrario, idoneo a determinare di per sé la risoluzione per inadempimento del rapporto locatizio.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1994
n. 724
art. 32
co. 1
legge
23/12/1994
n. 724
art. 32
co. 2
legge
23/12/1994
n. 724
art. 32
co. 4
decreto-legge
02/10/1995
n. 415
art. 5
co. 7
legge
29/11/1995
n. 507
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte