Ordinanza 42/2002 (ECLI:IT:COST:2002:42)
Massima numero 26794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
25/02/2002; Decisione del
25/02/2002
Deposito del 06/03/2002; Pubblicazione in G. U. 13/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Omesso, ritardato o insufficiente versamento dei contributi, conseguente a condotta illecita penalmente rilevante di professionisti - Omessa previsione della sospensione della riscossione con la commutazione della irrogazione di sanzioni e sgravio per il contribuente - Asserita disparità di disciplina tra le violazioni in materia contributiva e quelle in materia tributaria - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Omesso, ritardato o insufficiente versamento dei contributi, conseguente a condotta illecita penalmente rilevante di professionisti - Omessa previsione della sospensione della riscossione con la commutazione della irrogazione di sanzioni e sgravio per il contribuente - Asserita disparità di disciplina tra le violazioni in materia contributiva e quelle in materia tributaria - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che all'ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente versamento di contributi previdenziali per fatto illecito del professionista connesso al mandato ricevuto, sia applicabile la disciplina dettata per l'analoga evenienza in materia tributaria. Infatti il rimettente ha ricostruito il quadro normativo in modo parziale e inesatto, ignorando la specifica disciplina relativa alle ipotesi di omissioni contributive intesa a soddisfare esigenze analoghe a quelle sottostanti alla normativa tributaria di cui si chiede l'estensione, e per certi versi addirittura più favorevole al contribuente.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che all'ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente versamento di contributi previdenziali per fatto illecito del professionista connesso al mandato ricevuto, sia applicabile la disciplina dettata per l'analoga evenienza in materia tributaria. Infatti il rimettente ha ricostruito il quadro normativo in modo parziale e inesatto, ignorando la specifica disciplina relativa alle ipotesi di omissioni contributive intesa a soddisfare esigenze analoghe a quelle sottostanti alla normativa tributaria di cui si chiede l'estensione, e per certi versi addirittura più favorevole al contribuente.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/10/1995
n. 423
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte