Ordinanza 45/2002 (ECLI:IT:COST:2002:45)
Massima numero 26797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/02/2002; Decisione del
25/02/2002
Deposito del 06/03/2002; Pubblicazione in G. U. 13/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
26798
Titolo
Straniero - Espulsione con accompagnamento alla frontiera - Impossibilità di immediata esecuzione - Trattenimento presso un centro di permanenza temporanea - Convalida - Procedura camerale - Lamentata inidoneità ad assicurare il contraddittorio e l’esplicazione della difesa - Difetto di incidentalità della questione - Manifesta inammissibilità.
Straniero - Espulsione con accompagnamento alla frontiera - Impossibilità di immediata esecuzione - Trattenimento presso un centro di permanenza temporanea - Convalida - Procedura camerale - Lamentata inidoneità ad assicurare il contraddittorio e l’esplicazione della difesa - Difetto di incidentalità della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dispone che la convalida del provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, avvenga con procedura camerale, con conseguente compressione dei diritti dello straniero e dei poteri del giudice. Infatti il rimettente contestualmente alla proposizione della questione ha ordinato l'immediato rilascio dello straniero, il cui trattenimento era oggetto del giudizio di convalida, ed in tal modo ha esaurito la funzione decisoria cui era chiamato, facendo venir meno il requisito della incidentalità.
- V. precedenti ordinanze n. 387/2001 e n. 297/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dispone che la convalida del provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, avvenga con procedura camerale, con conseguente compressione dei diritti dello straniero e dei poteri del giudice. Infatti il rimettente contestualmente alla proposizione della questione ha ordinato l'immediato rilascio dello straniero, il cui trattenimento era oggetto del giudizio di convalida, ed in tal modo ha esaurito la funzione decisoria cui era chiamato, facendo venir meno il requisito della incidentalità.
- V. precedenti ordinanze n. 387/2001 e n. 297/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte