Ordinanza 45/2002 (ECLI:IT:COST:2002:45)
Massima numero 26798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/02/2002; Decisione del
25/02/2002
Deposito del 06/03/2002; Pubblicazione in G. U. 13/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
26797
Titolo
Straniero - Espulsione con accompagnamento alla frontiera - Impossibilità di immediata esecuzione - Trattenimento presso un centro di permanenza temporanea - Convalida - Procedura camerale - Lamentata inidoneità ad assicurare il contraddittorio e l’esplicazione della difesa - Difetto di forza di legge nella disposizione denunciata - Manifesta inammissibilità.
Straniero - Espulsione con accompagnamento alla frontiera - Impossibilità di immediata esecuzione - Trattenimento presso un centro di permanenza temporanea - Convalida - Procedura camerale - Lamentata inidoneità ad assicurare il contraddittorio e l’esplicazione della difesa - Difetto di forza di legge nella disposizione denunciata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nell'ambito del procedimento camerale per la convalida del provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, non sarebbe previsto l'obbligo di avviso al difensore contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento. Infatti la disposizione censurata ha natura regolamentare ed è, pertanto, inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nell'ambito del procedimento camerale per la convalida del provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, non sarebbe previsto l'obbligo di avviso al difensore contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento. Infatti la disposizione censurata ha natura regolamentare ed è, pertanto, inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
31/08/1999
n. 394
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte