Ordinanza 47/2002 (ECLI:IT:COST:2002:47)
Massima numero 26835
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  25/02/2002;  Decisione del  25/02/2002
Deposito del 06/03/2002; Pubblicazione in G. U. 13/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni, nei confronti di un membro del parlamento - Deliberazione di insindacabilità della camera dei deputati - Ricorso del tribunale di roma per conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato - Delibazione preliminare - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 17 marzo 1999, con la quale sono state ritenute insindacabili le dichiarazioni rese da un proprio componente attraverso un comunicato stampa, dichiarazioni per le quali è in corso un procedimento civile per risarcimento del danno. Sussistono, infatti, i requisiti per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che il conflitto verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell'assemblea parlamentare, ed insorge tra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  17/03/1999  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3