Ordinanza 48/2002 (ECLI:IT:COST:2002:48)
Massima numero 26800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
25/02/2002; Decisione del
25/02/2002
Deposito del 06/03/2002; Pubblicazione in G. U. 13/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Processo a carico di minori - Richiesta del pubblico ministero di proscioglimento per irrilevanza del fatto - Preclusione nel caso in cui sia stata in precedenza avanzata richiesta di archiviazione, poi non accolta - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, in contrasto con le finalità di tutela dei minori - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Processo a carico di minori - Richiesta del pubblico ministero di proscioglimento per irrilevanza del fatto - Preclusione nel caso in cui sia stata in precedenza avanzata richiesta di archiviazione, poi non accolta - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, in contrasto con le finalità di tutela dei minori - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma 5, del codice di procedura penale e dell'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al p.m. di richiedere al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e al giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in camera di consiglio per valutare la ricorrenza o no di quel beneficio, nel caso di archiviazione non accolta. Infatti - posto che le preoccupazioni del rimettente appaiono prive di rilievo costituzionale, in quanto l'uscita anticipata del minorenne dal processo è comunque assicurata, ed in tempi brevi, dalla possibilità di pronunciare, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare - la disciplina censurata rientra nella sfera delle scelte discrezionali del legislatore in materia di distribuzione delle competenze tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, non suscettibile di essere sindacate, sempreché non risultino esercitate arbitrariamente.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma 5, del codice di procedura penale e dell'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al p.m. di richiedere al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e al giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in camera di consiglio per valutare la ricorrenza o no di quel beneficio, nel caso di archiviazione non accolta. Infatti - posto che le preoccupazioni del rimettente appaiono prive di rilievo costituzionale, in quanto l'uscita anticipata del minorenne dal processo è comunque assicurata, ed in tempi brevi, dalla possibilità di pronunciare, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare - la disciplina censurata rientra nella sfera delle scelte discrezionali del legislatore in materia di distribuzione delle competenze tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, non suscettibile di essere sindacate, sempreché non risultino esercitate arbitrariamente.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 409
co. 5
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 448
art. 27
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 448
art. 27
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte