Sentenza 49/2002 (ECLI:IT:COST:2002:49)
Massima numero 26789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
27/02/2002; Decisione del
27/02/2002
Deposito del 15/03/2002; Pubblicazione in G. U. 20/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Emissione di fatture e documenti per operazioni inesistenti - Esclusione della punibilità a titolo di tentativo e a titolo di concorso nel reato - Prospettata disparità di trattamento tra l’emittente (punito a titolo di delitto consumato) e l’utilizzatore e committente della falsa fatturazione (esente da pena) - Richiesta di pronuncia 'in malam partem' e incoerente rispetto alla linea di riforma legislativa in materia - Inammissibilità della questione.
Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Emissione di fatture e documenti per operazioni inesistenti - Esclusione della punibilità a titolo di tentativo e a titolo di concorso nel reato - Prospettata disparità di trattamento tra l’emittente (punito a titolo di delitto consumato) e l’utilizzatore e committente della falsa fatturazione (esente da pena) - Richiesta di pronuncia 'in malam partem' e incoerente rispetto alla linea di riforma legislativa in materia - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono, rispettivamente, la punibilità a titolo di tentativo del delitto di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a titolo di concorso nel reato di emissione di tali fatture o documenti, previsto dall'art. 8 del decreto stesso. Infatti il giudice rimettente prospetta di rimuovere la denunciata disparità di trattamento fra l'emittente e l'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti, tramite un riequilibrio 'in malam partem' così da riconoscere rilievo penale alla condotta di utilizzazione delle false fatture, ancorché non seguita dalla presentazione di una dichiarazione annuale dei redditi o sul valore aggiunto, recettiva delle risultanze delle fatture stesse: con un effetto che in linea di principio non può conseguire ad una pronuncia della Corte, a fronte della riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost., e che, in più, implicherebbe anche un riassetto del sistema penale tributario, secondo una linea di politica criminale autonoma e contrapposta rispetto a quella adottata dal legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, in occasione della riforma che ha inteso abbandonare il modello del c.d. "reato prodromico" a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria del momento dell'offesa degli interessi dell'erario.
- Sulla riserva di legge 'ex' art. 25 Cost., v., 'ex plurimis', sentenze n. 508/2000 e n. 411/1995, ordinanze n. 580/2000 e n. 392/1998.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono, rispettivamente, la punibilità a titolo di tentativo del delitto di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a titolo di concorso nel reato di emissione di tali fatture o documenti, previsto dall'art. 8 del decreto stesso. Infatti il giudice rimettente prospetta di rimuovere la denunciata disparità di trattamento fra l'emittente e l'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti, tramite un riequilibrio 'in malam partem' così da riconoscere rilievo penale alla condotta di utilizzazione delle false fatture, ancorché non seguita dalla presentazione di una dichiarazione annuale dei redditi o sul valore aggiunto, recettiva delle risultanze delle fatture stesse: con un effetto che in linea di principio non può conseguire ad una pronuncia della Corte, a fronte della riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost., e che, in più, implicherebbe anche un riassetto del sistema penale tributario, secondo una linea di politica criminale autonoma e contrapposta rispetto a quella adottata dal legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, in occasione della riforma che ha inteso abbandonare il modello del c.d. "reato prodromico" a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria del momento dell'offesa degli interessi dell'erario.
- Sulla riserva di legge 'ex' art. 25 Cost., v., 'ex plurimis', sentenze n. 508/2000 e n. 411/1995, ordinanze n. 580/2000 e n. 392/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/03/2000
n. 74
art. 6
co.
decreto legislativo
10/03/2000
n. 74
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte