Sentenza 136/2022 (ECLI:IT:COST:2022:136)
Massima numero 44795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  22/03/2022;  Decisione del  22/03/2022
Deposito del 03/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44792  44793  44794  44796  44798  44799  44800


Titolo
Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà a carico degli assegni di reversibilità, variamente articolato nel corso del tempo - Denunciata violazione dei principi in materia di imposizione tributaria - Motivazione ancipite, carente e contraddittoria - Incertezza sull'intervento richiesto - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215005).

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995 e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, che prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà. Il rimettente, senza alcun tipo di graduazione nella prospettazione della doglianza, assume la natura tributaria dei prelievi, sottratti al principio di universalità dell'imposizione tributaria, e, al contempo, la nega, lamentando il mancato rispetto dello statuto costituzionale che consenta di ravvisarne la legittimità ove ne siano privi. In tal modo, il giudice a quo, secondo un'alternatività irrisolta, fornisce una motivazione contraddittoria e ancipite in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, con la conseguenza che esse risultano inammissibili. A tale profilo d'inammissibilità si aggiunge quello correlato all'incertezza del tipo di intervento richiesto onde porre rimedio alla dedotta illegittimità costituzionale, non desumendosi in maniera univoca, né dal dispositivo, né dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, se il giudice a quo invochi un'ablazione che consenta la reductio ad legitimitatem a fronte di prelievi tributari ingiustificatamente discriminatori, o un intervento manipolativo-additivo. (Precedenti: S. 123/2021 - mass. 43987; S. 271/2019 - mass. 41785; S. 46/2018 - mass. 39915; O. 104/2020 - mass. 42975).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  28/10/2004  n. 4  art. 3  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  26/02/1995  n. 2  art. 4  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  21/09/2012  n. 6  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte