Ordinanza 53/2002 (ECLI:IT:COST:2002:53)
Massima numero 26801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  27/02/2002;  Decisione del  27/02/2002
Deposito del 15/03/2002; Pubblicazione in G. U. 20/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Riscossione dei tributi - Omesso versamento dei tributi, addebitabile a condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista - Mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione - Impossibilità della rimessione in termini del contribuente - Prospettata disparità di trattamento - Disomogeneità delle situazioni messe a confronto - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (parametro non espressamente indicato), al fine di rimettere in termini il contribuente che, per il fatto illecito del professionista incaricato, non abbia potuto perfezionare il procedimento di accertamento con adesione. Infatti il rimettente invoca quali 'tertia comparationis' norme che prevedono la non applicabilità delle sanzioni in caso di omesso versamento del tributo per fatto illecito del professionista incaricato, e che si collocano, dunque, su un piano diverso rispetto alla richiesta pronuncia additiva destinata ad incidere, invece, sull'ammontare del debito tributario.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/10/1995  n. 423  art. 1  co. 

decreto legislativo  18/12/1997  n. 472  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte