Ordinanza 57/2002 (ECLI:IT:COST:2002:57)
Massima numero 26804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
27/02/2002; Decisione del
27/02/2002
Deposito del 15/03/2002; Pubblicazione in G. U. 20/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Trascrizione del provvedimento di assegnazione della abitazione nella sola ipotesi di affidamento di prole e opponibilità del diritto nei confronti del terzo acquirente - Prospettata disparità di trattamento dei coniugi separati (meno garantiti) rispetto ai coniugi divorziati, nonché lesione del principio di tutela del lavoro - Possibilità di una diversa interpretazione della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.
Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Trascrizione del provvedimento di assegnazione della abitazione nella sola ipotesi di affidamento di prole e opponibilità del diritto nei confronti del terzo acquirente - Prospettata disparità di trattamento dei coniugi separati (meno garantiti) rispetto ai coniugi divorziati, nonché lesione del principio di tutela del lavoro - Possibilità di una diversa interpretazione della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di trascrivere il provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare ai fini della opponibilità ai terzi, alle sole ipotesi di affidamento della prole. Infatti, il ricorso al giudizio di costituzionalità è consentito solo ove non sia possibile risolvere altrimenti la fattispecie dedotta nel procedimento e, nel caso di specie, il rimettente tralascia di considerare l'orientamento giurisprudenziale che sostiene l'opponibilità ai terzi dell'assegnazione della casa coniugale nei limiti del novennio, anche se non trascritta.
- Si veda la sentenza n. 454/1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di trascrivere il provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare ai fini della opponibilità ai terzi, alle sole ipotesi di affidamento della prole. Infatti, il ricorso al giudizio di costituzionalità è consentito solo ove non sia possibile risolvere altrimenti la fattispecie dedotta nel procedimento e, nel caso di specie, il rimettente tralascia di considerare l'orientamento giurisprudenziale che sostiene l'opponibilità ai terzi dell'assegnazione della casa coniugale nei limiti del novennio, anche se non trascritta.
- Si veda la sentenza n. 454/1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n. 0
art. 155
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte